
CNSP - Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia
Tirocinio
1.- Tirocini: data la pandemia molte strutture continuano a rinviare l'inizio dei tirocini del 2021, ciò comporta la preoccupazione forte degli allievi di non poter completare le ore nel corso del 2021 o di non riuscire a effettuare i recuperi del 2020 accumulatisi. E' prevista altra deroga sui tirocini? Se si, prevederà nuovamente la possibilità di cumulare le ore di tirocinio nel 2022?
Con riguardo al quesito sul recupero del tirocinio riferito all’anno formativo 2020 si precisa preliminarmente che tutti i DPCM emanati dal Governo (in vigore fino al 6 aprile 2021) non hanno mai sospeso lo svolgimento dei tirocini dell’area sanitaria, prevedendo la possibilità di svolgimento anche in modalità on line.
Tanto premesso, si rileva che con riguardo al recupero del tirocinio inerente l’anno formativo 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero il documento “Parere CTC sulle modalità di espletamento dei tirocini connesse alla pandemia Covid-19” nel maggio 2020 – visionabile al seguente link https://www.miur.gov.it/documents/20182/974381/Parere+CTC+sulle+modalit%C3%A0+di+espletamento+dei+tirocini+connesse+alla+pandemia+Covid-19.pdf/a3a85efa-9b5e-7333-e873-c7badd4a00a9?t=1590402299954.
Si rileva infine che è stato pubblicato in SSPWEB ulteriore documento in data 15.03.2021 riportante alcune precisazioni di natura documentale e visionabile al seguente link https://sspweb.miur.it/ZonaIstituto/Documenti/RecuperoTirocinioAnnoFormativo2020.pdf
Con riguardo invece al recupero relativo all’anno formativo 2021, sarà necessaria una ulteriore valutazione da parte della CTC anche in seguito allo sviluppo della situazione emergenziale attuale ed alle relative conseguenze di ordine pratico che verranno ulteriormente segnalate.
2.- Tirocini: per la Relazione consuntiva del 2020, in caso di mancato espletamento/completamento delle ore di tirocinio, è richiesta attestazione di sospensione delle attività da parte della struttura ospitante che espliciti le ragioni della sospensione. Alcune strutture non hanno avviato i tirocini e, proprio per tale ragione, sono restie a rilasciare la suddetta attestazione. In tal caso come ci si comporta? Può essere predisposta un'autocertificazione da parte della scuola?
Sul punto si rinvia al documento pubblicato in data 15.03.2021 visionabile al seguente link https://sspweb.miur.it/ZonaIstituto/Documenti/RecuperoTirocinioAnnoFormativo2020.pdf
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI LUGLIO
TIROCINIO
Domanda:Cosa fare quando viene richiesto che gli specializzandi siano in possesso dell’attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rilasciato dalla scuola come organismo abilitato a certificare questo tipo di formazione?
Risposta: In quanto scuole di psicoterapia, ai tirocinanti viene assicurata la copertura assicurativa necessaria per svolgere il proprio tirocinio, ma non essendo ente accreditato per erogare corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in genere si suggerisce agli allievi che lo richiedono, di trovare un Ente Accreditato che si occupi di erogare corsi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che rilasci un attestato di avvenuta formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le convenzioni tra le scuole e le strutture, pubbliche o private che siano, sono frutto di diritto privato, vale a dire che si tratta di contrattazione libera tra le parti. Nel momento in cui questi obblighi vengono presentati come dovuti va ricordato che anche se è un Asl a chiederlo è frutto comunque di una convenzione privata. È frutto di libera contrattazione tra le parti; la fonte dell’obbligo è la convenzione, non riguarda il diritto pubblico. È bene ricordarlo perché si è tratti facilmente in errore essendo la Asl un ente pubblico. Pertanto quando una Asl propone una convenzione non è la voce dello Stato che parla, ma è una struttura pubblica che assume la veste di contraente il cui ruolo è regolato dal codice civile.
Domanda: Pur avendo avuto un incarico di supporto psicologico per i pazienti e per il personale nel reparto di Nefrologia dell’ospedale non riesce ad avere la convenzione per il tirocinio dei propri specializzandi. Come sensibilizzare la direzione sanitaria dell’ospedale per la stipula della convenzione?
Risposta:Anche in questo caso trattasi di libera contrattazione tra le parti e dunque non ravvisa nessun intervento che il ministero potrebbe mettere in campo.
Domanda: a volte alcune convenzioni faticano ad essere approvate dal ministero pur essendo presente nella carta dei servizi la psicoterapia o lo psicoterapeuta.
Risposta:Si suggerisce di mettere in evidenza la parte riguardante la psicoterapia nella carta dei servizi che, spesso, essendo molto articolata può sfuggire all’esame da parte della commissione.
NOTA CONVENZIONI
A seguito delle segnalazioni riguardanti le Asl che chiedono soldi per l’espletamento del tirocinio degli specializzandi, la commissione ministeriale sta lavorando tantissimo per portare il problema agli apici dirigenziali del ministero. Si è ritenuto necessario elaborare un documento che regoli lo svolgimento dei tirocini a livello nazionale. Una volta elaborato il documento verrà sottoposto prima all’attenzione del segretario generale, poi ai vertici ministeriali per cercare quantomeno di sollecitare un dialogo concreto a livello di conferenza stato regioni.
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI SETTEMBRE
Domanda: Come comportarsi con una specializzanda che, finito il periodo di maternità, non ha potuto recuperare le ore di tirocinio perché la struttura non le ha permesso di continuare il tirocinio a causa del covid?
Risposta:la struttura avrebbe dovuto dirottarla in un’altra struttura perché in presenza di una convenzione chiaramente la struttura in questione non ha ottemperato agli accordi presi.
Domanda: cosa fare se le Asl, pur in presenza di una regolare convenzione, inseriscono i loro specializzandi in liste di attesa addirittura per il 2022 o 2023 impedendo di fatto lo svolgimento del tirocinio entro l’anno formativo?
Risposta:in questo caso le Asl sono inadempienti perché si tratta di un contratto che rientra nel diritto civile e pertanto la scuola gode di tutte le tutele previste per far valere i propri diritti. Il problema è che le convenzioni spesso non hanno durata annuale, ma quinquennale, per questo le Asl si permettono di inserire gli specializzandi in liste di attesa di uno o due anni.
Domanda: con la riapertura delle strutture a metà anno restano pochi mesi per recuperare le ore di tirocinio richieste entro l’anno formativo. Cosa fare?
Sarebbe auspicabile che il ministero conceda tempi più lunghi per il recupero delle ore di tirocinio proprio a causa di queste e altre inadempienze da parte delle strutture convenzionate.
Risposta: si faranno dei tentativi in tal senso presso la commissione ministeriale in presenza di numerose segnalazioni che le scuole che si trovino in queste situazioni possono inviare a mezzo Pec dsginfs@postecert.istruzione.it
E’ in atto una discussione per aprire un tavolo presso la conferenza Stato-regioni proprio per regolamentare le convezioni con le strutture pubbliche. Il titolo V ha delegato alle regioni la materia sanità, però ci sono dei gap tra lo Stato stesso e le regioni che vanno regolamentati. Uno di questi riguarda appunto le convenzioni per l’espletamento dei tirocini degli specializzandi in psicoterapia nelle strutture pubbliche come previsto dalla legge. Pertanto le strutture pubbliche devono obbligarsi ad accettare tirocinanti senza invocare il titolo V perché c’è una legge che lo prevede.
Domanda: come comportarsi con il tirocinio delle specializzande in gravidanza?
Risposta: Le specializzande in gravidanza sono anche esentate dall’espletamento del tirocinio che se non svolto entro l’anno di corso comporta la sospensione dal corso frequentato. Semplificando, la specializzanda in gravidanza potrebbe seguire le lezioni online, ma senza l’espletamento delle ore previste di tirocinio entro l’anno formativo comunque dovrà essere tassativamente sospesa. Il tirocinio non è un aspetto accessorio, ma una parte integrante di ciascun anno formativo. Di seguito circolare del ministero che regola lo status delle specializzande in gravidanza.
Nella relazione annuale la scuola inserisce gli allievi sospesi senza inviare nessun certificato al ministero a tutela della privacy; è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante. Gli specializzandi sospesi potranno riprendere dal punto in cui hanno lasciato e verranno inseriti nel corso successivo in sovrannumero, vale a dire anche se quel corso ha già il numero massimo previsto di specializzandi.
Domanda: ci sono novità in merito alla richiesta di denaro per i tirocini da parte delle ASL ?
Risposta: verrà senz’altro presto discussa la richiesta sempre più frequente di denaro da parte delle Asl per lo svolgimento del tirocinio. Si invita ad inviare qualunque richiesta di denaro al CNSP: segreteria.cnsp@gmail.com
Qualche Asl inserisce la quota da pagare per ogni specializzando nel modello di convenzione. Bisogna fare attenzione a queste clausole inserite nelle convenzioni perché una volta accettate e firmate non si può più combatterle.
RISPOSTE INVIATE AL DOTT. ZUCCONI A GENNAIO 2022
Domanda:Uno psichiatra regolarmente iscritto all’albo degli specialisti in psichiatria e psicoterapia dell’ordine dei medici o uno psicologo psicoterapeuta regolarmente iscritto all’albo degli specialisti in psicoterapia dell’ordine degli psicologi, che ricoprano incarichi nell’ambito di strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture private accreditate presso il SSN, e che vogliano iscriversi ad una scuola di specializzazione in psicoterapia, possono essere esonerati dal tirocinio previsto nei programmi formativi regolamentati dal MIUR?
La questione si pone perché lo psichiatra psicoterapeuta o lo psicologo psicoterapeuta, che ricopre l’incarico di dirigente di un servizio, include, fra i suoi compiti, la funzione di tutor nei confronti di allievi specializzandi iscritti a scuole di psicoterapia e non può, nel momento in cui risulta iscritto a una scuola di specializzazione in psicoterapia, poter essere contemporaneamente tutor di un allievo specializzando e tirocinante di un collega tutor come lui. Si potrebbe, ad esempio, verificare la situazione paradossale per cui due colleghi, con incarico di dirigente nel SSN, si scambino la funzione di tutor e tirocinante tra loro.
Risposta: Il tirocinio deve essere svolto da tutti gli allievi iscritti ad un corso di specializzazione in psicoterapia senza distinzione (ossia anche da psichiatri e psicologi che sono già psicoterapeuti in possesso di un diploma e che intendono conseguire una seconda specializzazione).
A tal proposito si ricorda che secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 27130 del 18.11.2016 “...in base ai medesimi criteri - possono essere valutate e disposte dal Consiglio dei docenti di ciascuna Scuola anche le iscrizioni di allievi già in possesso di diplomi di specializzazione in psicoterapia conseguiti in indirizzi teorico-culturali diversi da quello della scuola di nuova iscrizione. Soltanto in tale ipotesi potranno essere disposte abbreviazioni di corso.”.
Infine si rammenta che in virtù dell’art. 5 del Decreto n. 50/2019 - Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica pubblicato nella GU Serie Generale n.84 del 09-04-2019 “ Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto, nonche' quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile, di cui all'allegato del sopra citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. ”
Domanda: Grazie al punto 3 dell’art. 6 delle “Norme generali comuni alle Scuole di psicoterapia” viene data facoltà al Consiglio Ristretto dei Docenti delle singole Scuole di riconoscere come tirocinio svolto l’attività effettuata da allievi che esercitino presso strutture pubbliche o private accreditate. In questi casi l’allievo, svolgendo la propria attività professionale all’interno del servizio magari dipendente dell’azienda, non avrebbe dall’azienda stessa alcuna certificazione di tirocinio annuale. Conseguentemente questo creerebbe il problema sollevato relativo alla piattaforma, non potendo inserire sulla piattaforma la documentazione richiesta dal MIUR.
Per ovviare al problema, si potrebbe in tale eventualità inserire, al posto della certificazione della struttura pubblica o privata accreditata, un documento della Scuola attestante, in base al suddetto punto 3, il riconoscimento dell’attività svolta dall’allievo come dipendente o impiegato presso la specifica struttura in cui l’allievo eserciti?
Risposta: Infatti che in tal caso il tirocinio deve essere svolto fuori dall’orario lavorativo, con la conseguenza che la struttura rilascerebbe apposito certificato.
Si precisa che il tirocinio non può coincidere con il normale orario di lavoro in quanto questa è attività retribuita dal datore di lavoro mentre il tirocinio si tratta di attività personale di formazione professionale che esula dalla attività lavorativa.