
CNSP - Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia
Prima scheda ufficiale dal ministero
GESTIONE DELLA SCUOLA
4.- Convenzioni: come si pone il MIUR di fronte al fatto che diversi enti pubblici richiedano alle Scuole un ticket (anche di € 100,00) da versare per ciascun allievo da accogliere in tirocinio, considerato che il tirocinio è un momento formativo obbligatorio e che, proprio grazie ai tirocini, le strutture ospitanti hanno personale qualificato spesso utilizzato in sostituzione di personale dipendente o in alternativa di ulteriori contrattualizzazioni. Alcune scuole hanno segnalato alcune strutture ospitanti al MIUR senza ricevere alcuna risposta. Il MIUR ha previsto di prendere posizione in qualche modo in merito?
Il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha competenza sulla questione in virtù del Titolo V° della Costituzione che attribuisce competenza esclusiva alle Regioni in materia sanitaria. Inoltre si precisa che ciascuna ASL è una Azienda pubblica con una propria autonomia gestionale. Questo Ufficio aveva proposto all’attenzione del precedente Ministro la possibilità di aprire un tavolo di confronto con le Regioni sulla problematica. Si porrà nuovamente la questione al nuovo Ministro ed al Commissario nominato in rappresentanza del Ministero della Salute. In attesa che la problematica venga disciplinata dagli organi competenti, si suggerisce di porre in essere con le strutture convenzioni non riportanti clausole simili.
5.-Donne in gravidanza e sospensione: una donna in gravidanza che effettui astensione obbligatoria e, per tale ragione, non completi le ore di tirocinio previste entro la fine dell'anno accademico, al momento dovrebbe essere sospesa. Tale scelta appare discriminatoria, poichè la gravidanza non dovrebbe rappresentare un ostacolo al pari di una malattia, bensì un momento di passaggio importante e naturale. Pertanto, il MIUR potrebbe valutare la possibilità che le allieve in gravidanza possano accedere ad una deroga sui tirocini (simile a quella attualmente prevista per gli allievi iscritti con riserva al 1 anno), che le consenta di proseguire la didattica con la propria classe, recuperando le ore di tirocinio non effettuate cumulandole a quelle dell'anno successivo? In tal modo non ci sarebbe alcuna discriminazione di genere, si favorirebbe la formazione col proprio gruppo classe (aspetto non secondario), assicurando il completamento delle ore di tirocinio.
Come anche riportato nella Circolare 16645 del 15/05/2019, si precisa che la medesima è stata emanata sulla base della superiore normativa vigente e posta a tutela dello stato di gravidanza nel corso dell’attività lavorativa a cui è equiparata l’attività di tirocinio professionalizzante. Per quanto sopra, non è nelle facoltà di questo Ministero operare alcuna deroga.
6.- Allievi sospesi: in caso di allievo che presenti una malattia che impedisca lo svolgimento del tirocinio e la partecipazione al monte ore minimo di didattica, per quanti anni tale allievo può restare nella condizione di allievo sospeso?
Ai sensi della CIRCOLARE 16644 DEL 15.05.2019 pubblicata sul sito governativo, è possibile la sospensione per un anno intero. L’allievo riprenderà il corso dal punto in cui è avvenuta la sospensione.
7.- Allievi ritirati: un allievo ritirato che ha completato i primi due anni della scuola e, dopo un'interruzione di 3 anni per motivi di lavoro all'estero o altri motivi personali, può iscriversi nuovamente riprendendo dall'anno di corso in cui si era ritirato?
L’allievo ritiratosi per motivi personali che ha completato l’anno formativo con il superamento dell’esame annuale previsto all’art. 10 del Reg. 509/98 potrà riprendere il corso di specializzazione.
Invece l’allievo che per motivi personali si ritira durante l’anno formativo del corso senza completarlo è tenuto a ripetere l’anno.
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI GIUGNO
GESTIONE DELLA SCUOLA
Domanda: una specializzanda che ha concluso la frequenza della scuola nel 2005 non avendo conseguito la specializzazione. Ora chiede di poter concludere il suo percorso. Il consiglio docenti avrebbe previsto di farle frequentare solo il IV anno della scuola nel 2021 con lo svolgimento del tirocinio. Questa soluzione è idonea ai fini del conseguimento del titolo nel 2021 o nell’arco del 2022?
Risposta: se la specializzanda ha abbandonato il corso senza terminare il percorso formativo c’è la decadenza dallo status di studente dopo otto anni accademici, in questo caso la specializzanda dovrà iniziare da capo con una nuova iscrizione al corso di specializzazione richiedendo eventualmente un riconoscimento al consiglio docenti per gli esami già sostenuti. Nel caso in cui la specializzanda abbia concluso tutto il percorso formativo e le manchi solo il titolo, spetta al consiglio docenti valutare se ammetterla alla frequenza del IV anno valutando le integrazioni necessarie.
Domanda: La sede della scuola non permette il distanziamento previsto attualmente tra gli allievi iscritti. Oltre alla modalità metà in presenza e metà online, che ovviamente non favorisce le dinamiche di gruppo necessarie, è possibile utilizzare un’aula in affitto che assicuri il distanziamento previsto tornando quindi allo svolgimento delle lezioni tutti in presenza?
Risposta: secondo la normativa vigente ogni struttura deve essere valutata dall’ANVUR. Si consiglia quindi il sistema misto oppure la frequenza alternata dei vari corsi.
Domanda: Cosa fare se non si riceve risposta alla domanda di riconoscimento di una sede periferica pur essendo trascorsi i 180 giorni previsti dalla legge ?
Risposta: La commissione, al momento, ha un ingente carico di pratiche da evadere. sta lavorando esclusivamente telematicamente con tutti i problemi che questa procedura comporta. Non si tratta di un problema burocratico, ma di un carico di lavoro eccessivo creato dalla situazione emergenziale. Anche tra i membri della commissione si sono verificati casi di covid che hanno rallentato il lavoro di tutta la commissione.
Domanda: come cambiare il nome del gestore della scuola?
Risposta: inviare la documentazione con la richiesta secondo le indicazioni dell’ordinanza del 10 dicembre 2004.
Domanda: una sede periferica può diventare sede autonoma, con lo stesso orientamento, ma gestita da un altro gestore che presenti tutta la documentazione necessaria?
Risposta: può diventarlo chiudendo la sede periferica, trasferendo tutti gli allievi o facendo terminare loro il percorso formativo e presentando l’istanza di riconoscimento prevista dalla legge per ogni nuova scuola.
Domanda: inviare documentazione cartacea o elettronica per il cambio di sede?
Risposta: la normativa prevede l’invio del formato cartaceo, ma la posta ordinaria non arriva direttamente nel loro ufficio, pertanto suggerisce di inviare anche la domanda in formato elettronico per accelerare i tempi.
Domanda: Si possono accogliere docenti e specializzandi in presenza che non hanno fatto il vaccino?
Risposta: non è materia che compete al Ministero dell’Università, ma al Ministero della Salute.
Domanda: come accreditare i docenti stranieri?
Risposta: nel caso di docenti stranieri che vengono a fare lezione al di fuori dell’ordinamento approvato, non c’è bisogno di accreditarli, né di caricarli sul GISSP in quanto guests, non fanno parte del corpo docente trattandosi di una prestazione occasionale.
Domanda: in futuro il ministero può prevedere di mantenere una parte delle lezioni online?
Risposta: non si esclude la possibilità di un aggiornamento normativo in tal senso, anche se al momento la legge non lo consente.
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI LUGLIO
Domanda: Cosa fare quando si è fatto richiesta di cambio sede ma non si riceve risposta?
Risposta: i ritardi nella disamina delle pratiche sono dovuti principalmente al fatto che la commissione si riunisce telematicamente e quindi sarebbe opportuno, oltre al formato cartaceo, inviare le richieste in formato elettronico così da poter essere esaminate da remoto. Aggiunge che la commissione oltre alla disamina delle varie istanze, lavora anche su altre questioni relative al miglioramento della qualità delle scuole, che rappresenta proprio il focus del mandato di questa nuova commissione. Si suggerisce di scriverle un promemoria alla mail personale dell’avv. Biagioli per cercare di accelerare i tempi: valentina.biagioli@est.miur.it
Domanda: Quando entrano in vigore i nuovi ordinamenti approvati dal ministero
Risposta: Dall’anno formativo successivo alla data di approvazione.
Domanda: E’ corretto, una volta avuta l’approvazione del nuovo ordinamento, applicarlo senza attendere l’anno formativo successivo alla data di approvazione?
Risposta: La ratio che sta dietro la regola consiste nel non creare disagi a livello formativo agli specializzandi. Potrebbe essere rilevata una irregolarità nell’averlo applicato prima del tempo, però se l’iter formativo sta continuando senza intoppi è come se la norma fosse rispettata.
Domanda: Come comportarsi nel caso di allieve in gravidanza che per legge devono astenersi da qualunque attività?
Risposta: L’iter formativo dell’allieva viene congelato e al suo rientro può riprendere da dove ha lasciato, ma ovviamente non sarà più nel suo corso ma in quello successivo. Certamente non si tratta di un recupero, ma di un’interruzione del percorso che potrà riprendere al suo rientro.
Domanda: Quali sono i riferimenti normativi nel caso di interruzione volontaria del percorso formativo da parte dello specializzando?
Risposta: Lo specializzando che abbandoni il corso senza terminare il percorso formativo decade dallo status di studente dopo otto anni accademici. Di seguito indica la normativa di legge:
ai sensi dell'art. 149 di cui al REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592: "Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate."
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI SETTEMBRE
Domanda: ci sono nuove direttive specifiche inerenti la ripresa delle lezioni in presenza?
Risposta: il ministero si attiene a quelle che sono le indicazioni del governo che al momento sono ancora focalizzate sulle misure di prevenzione, pertanto non ci sono novità rilevanti rispetto alle ultime circolari emanate dalla commissione. Nelle prossime sedute verrà regolamentata la ripresa delle lezioni sempre alla luce della normativa nazionale. Al momento restano valide le indicazioni per tutti i luoghi di lavoro dove si accede solo dietro presentazione del green pass. Coloro che per comprovati e documentati motivi di salute siano impossibilitati a vaccinarsi e quindi senza green pass, oppure rientrano nelle categorie fragili, possono continuare a frequentare online.
Domanda: anche durante l’allattamento le specializzande possono seguire le lezioni online?
Risposta: anche durante l’allattamento le specializzande possono seguire le lezioni online.
Domanda: Si può attivare la modalità mista visto che le aule della scuola non permettono di applicare le misure di prevenzione, nella fattispecie il distanziamento, previste dalla direttiva nazionale?
Risposta:il decreto n. 111 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg prevede la ripresa delle lezioni in presenza così come per i corsi universitari. La modalità telematica il decreto la riserva solo a coloro che hanno una problematica di carattere sanitario certificata o alle specializzande in gravidanza.
Nella normativa si parla di priorità e non di obbligo, essendo il decreto incentrato ancora sulle misure di prevenzione e sicurezza.
Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 fa una netta distinzione tra l'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e le attivita' didattiche e curriculari delle universita', nel quale ultimo caso soltanto si prevede la “priorità” della presenza, contrariamente alle prime in merito a cui è stata imposta la presenza. Se ne deduce pertanto per le seconde la possibilità della frequentazione telematica.
Si ribadisce il concetto di priorità espresso nel decreto, ma ciò non toglie l’importanza che riveste la ripresa in presenza soprattutto per la specializzazione in psicoterapia.
RISPOSTE ESTRATTE DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CNSP DI NOVEMBRE
Domanda: Cosa fare se, a seguito di una richiesta di convenzione per tirocinio con un’ ASL, ci viene imposto, come da delibera, il pagamento di una quota oraria per ciascun allievo?
Risposta:Le convenzioni tra le scuole e le strutture, pubbliche o private che siano, sono frutto di diritto privato, vale a dire che si tratta di contrattazione libera tra le parti. Nel momento in cui questi obblighi vengono presentati come dovuti va ricordato che anche se è un’ Asl a chiederlo è frutto comunque di una convenzione privata. È frutto di libera contrattazione tra le parti; la fonte dell’obbligo è la convenzione, non riguarda il diritto pubblico. È bene ricordarlo perché si è tratti facilmente in errore essendo la Asl un ente pubblico. Pertanto quando una Asl propone una convenzione non è la voce dello Stato che parla, ma è una struttura pubblica che assume la veste di contraente il cui ruolo è regolato dal codice civile.
La richiesta sempre più frequente di denaro da parte delle Asl per lo svolgimento del tirocinio verrà portata come argomento di discussione alla conferenza Stato-regioni che il Ministero sta pianificando.
Domanda: Nel caso di un allievo ripetente è possibile chiedere all’allievo di spostarsi in altra sede qualora la scuola non sia in grado di attivare l’anno che l’allievo deve frequentare?
Risposta:Con l'espressa volontà dell’allievo a trasferirsi presso la sede periferica, è possibile.
Risposte extra
Domanda: come regolamentare i posti messi a disposizione delle strutture ospitanti?
Risposta:quando una scuola ha una convenzione con una ASL o altra sede di tirocinio, se la convenzione è per 2 o 4 specializzandi il numero per il Ministero s'intende 2 o 4 alla volta per cui se qualche specializzando finisce le sue di tirocinio va benissimo per il Ministero che subentri un altro specializzando a riempire il posto di tirocinante.
Domanda: medici e psicologi sospesi dall’ordine perché non vaccinati possono continuare la formazione e sostenere esami?
Risposta: la sospensione disposta dall'Ordine sospende automaticamente la frequenza del corso di specializzazioneL'art 7 comma 2 è chiaro:
Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. Pertanto fino al termine della sospensione dispsota dall'Ordine l'allievo non può esercitare la professione di psicologo e quindi non può partecipare ad alcuna delle attività del corso . Esami compreso. Ove la sospensione è stata disposta per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale si rammenta che per la categoria degli psicologi (che fanno parte della area sanitaria) vige tale obbligo da molti mesi
RISPOSTE INVIATE AL DOTT. ZUCCONI A GENNAIO 2022
Domanda: Come comportarsi con gli allievi sospesi dall’Ordine perché non in regola con la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2?
Risposta: Chi viene sospeso dal proprio ordine, anche volendo prescindere dalla ragione di sospensione, non può continuare la formazione nel corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del Reg. 509/98. Inoltre la ratio del regolamento viene avallata ancor di più laddove la legge prevede l'obbligo per il personale sanitario di vaccinarsi; vedasi il D.L. n.44/2021, confermato dalle modifiche apportate del recente DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, il quale all'art. 1 ha così modificato l'art. 4 del DL 44/2021 : "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati."
Più precisamente: il Regolamento 509/98, all'art. 7, comma 2, prevede che "Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi". La norma presuppone chiaramente uno stato dell'allievo di operatività in termini di iscrizione regolare all'albo legittimante l'esercizio alla professione di psicologo, in quanto ai sensi del successivo art. 12 "Al termine del corso viene rilasciato all’allievo il diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica".
Seguendo il senso, rectius la ratio, della norma, non può essere rilasciato il diploma a soggetto che non ha diritto ad esercitare la professione di psicologo perché sospeso, non essendo peraltro prevedibile l'esito del procedimento dinanzi all'ordine degli psicologici eventualmente avviato dall'interessato o la durata della sospensione stessa.
A comprova di ciò preciso ulteriormente che, ragionando a contrariis, il rilascio di diploma, comprendendo dunque la prosecuzione della relativa formazione, a soggetto sospeso dall'ordine, significherebbe il rilascio di diploma a soggetto impossibilitato ad esercitare la professione, con tutte le conseguenze altresì' di legge in capo all'Istituto che avrebbe consentito ciò, ponendo in essere la violazione del Regolamento.
Domanda: se un allievo non supera l'Esame di Stato nella prima sessione utile, può iscriversi agli anni successivi al primo diplomandosi poi dopo il quarto anno di corso successivo al conseguimento dell'abilitazione?
Risposta: No, in virtù del Regolamento 509/98, il superamento dell’esame di stato entro la prima sessione utile è conditio sine qua non per l’ammissione al corso di specializzazione in psicoterapia (art. 7, comma 2 Reg. 509/98).
Si rammenta in ogni caso come, con LEGGE 8 novembre 2021 , n. 163 - Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti - in vigore dal 04.12.2021, “L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.” con la conseguenza che in virtù di detta novella, fino ad ulteriore modifica dell’attuale Regolamento 509/98, per l’iscrizione al corso di specializzazione in psicoterapia, dell’allievo con laurea abilitante, sarà necessario indicare la data di diploma di laurea e l’iscrizione all’albo professionale.
Sul punto si precisa che siamo in attesa di ricevere eventuali disposizioni operative dall’Ufficio competente del Ministero.
In caso contrario, ovvero se ciò non fosse possibile, avendo concluso il primo anno di corso, l’allievo potrà in futuro e successivamente al conseguimento dell'abilitazione, iscriversi
direttamente al secondo anno dovrà necessariamente ripetere anche il primo?
Risposta: L’anno di corso comunque espletato, in presenza di violazione di legge, si ritiene invalido, con la conseguenza che dovrà ripetere il primo anno.