CNSP - Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia
Codice di etica e di deontologia professionale
CODICE DI ETICA E DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA (FIAP) E DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE SCUOLE PRIVATE DI PSICOTERAPIA (CNSP)
Questo Codice è l'insieme di principi e norme di autodisciplina emerso dalla pratica e dal confronto tra le diverse esperienze professionali e formative, che mettono a fuoco la imprescindibile dimensione etica della psicoterapia e del suo iter formativo, a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Questi ultimi rimangono comunque vincolati dai codici dei rispettivi Ordini professionali.
Gli psicoterapeuti iscritti alle Associazioni membri della FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) e le Scuole collegate al CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia) sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme del presente codice, la cui ignoranza non li esime dalle sanzioni previste dal regolamento.
A. Finalità della psicoterapia
1) Finalità della psicoterapia è promuovere il benessere psicofisico e socio-ambientale degli individui, dei gruppi e della comunità all'interno della relazione, ambiente di elezione, e nel rispetto della dignità, della autonomia e dell'autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali gli psicoterapeuti operano.
B. Competenze degli psicoterapeuti
1) Gli psicoterapeuti, nel rispetto dell'autonomia del cliente, lavorano per strutturare una relazione professionale che consenta loro di offrire alla persona un aiuto finalizzato al benessere di quest’ultima, consapevoli costantemente della delicatezza del contesto e delle implicazioni del proprio ruolo.
2) Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo psicoterapeutico secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.
3) Gli psicoterapeuti possono prendere in carico solo persone della cui condizione abbiano sufficiente esperienza e devono saper riconoscere le situazioni per le quali richiedere l'appoggio-consulenza di un altro psicoterapeuta o effettuare un invio.
Gli psicoterapeuti adottano tutte le cautele necessarie per evitare al cliente il disagio derivante da rifiuto o interruzione del rapporto psicoterapeutico.
4) Gli psicoterapeuti hanno cura di verificare il permanere, tra loro ed i loro clienti, della reciproca fiducia, fondamento della relazione psicoterapeutica; hanno cura delle condizioni psicofisiche personali, consapevoli di quanto possono influenzare la qualità delle loro prestazioni; pongono particolare attenzione affinché nella relazione professionale non interferiscano principi e valori personali né valori ed interessi di persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione.
5) Gli psicoterapeuti curano il loro aggiornamento professionale in modo costante e permanente e verificano, confrontano, analizzano ed elaborano il proprio lavoro, anche in supervisione individuale e/o di gruppo secondo le indicazioni delle Associazioni o Istituti di appartenenza.
C. Relazione psicoterapeuta-cliente
1) Gli psicoterapeuti sono tenuti ad osservare le norme del codice di deontologia del proprio ordine professionale e la normativa vigente, in particolare quella relativa al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
2) Nell'intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, gli psicoterapeuti hanno cura di promuovere uno scambio di informazioni tale da permettere loro di valutare:
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il trattamento di elezione,
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la propria disponibilità ad effettuare tale trattamento,
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il consenso informato del cliente.
3) Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipes interdisciplinari, con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, gli psicoterapeuti sono tenuti a prendere contatto con i terzi solo con il consenso del cliente, e forniranno tutti gli elementi utili al più ampio processo di cui la psicoterapia é parte, limitandoli allo stretto necessario.
4) Gli psicoterapeuti utilizzano la relazione psicoterapeutica per l’esclusivo interesse del cliente ed a fini terapeutici, evitando abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.).
Costituisce abuso qualsiasi uso della relazione terapeutica diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli del cliente.
Gli psicoterapeuti evitano inoltre quelle situazioni che, implicando più contesti relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione psicoterapeutica.
5) Lo psicoterapeuta è consapevole di non poter aver certezza del grado di aderenza alla realtà delle informazioni ricevute nell’esercizio della sua professione. Si assume pertanto la piena responsabilità della valutazione delle informazioni ricevute quali indizi di reato e delle conseguenze che la denuncia ed il referto possono avere per il cliente, anche in presenza del consenso del cliente stesso.
6) Gli psicoterapeuti sono tenuti a fornire ai clienti che lo richiedano tutte le informazioni utili al processo psicoterapeutico, secondo il proprio modello operativo.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, lo psicoterapeuta ha cura di concordarle con il cliente, ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto. La modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista all’inizio del contratto stesso.
7) Nella consapevolezza che la ricerca e la sperimentazione scientifica sono fondamentali per il progresso della conoscenza umana, e quindi per il benessere dell’individuo, lo psicoterapeuta partecipa solo a progetti programmati ed attuati secondo idonei protocolli, congruenti con la normativa vigente, e rispettosi dei principi di questo codice deontologico.
8) I soggetti che partecipano a protocolli di ricerca devono essere informati adeguatamente sulle finalità della ricerca, sui metodi, sui benefici previsti e sui possibili rischi per loro e per eventuali altre persone; rilasceranno il consenso informato per iscritto, comunque solo per procedure che rispettino l’integrità psicofisica della persona.
D. Relazione psicoterapeuta-società
1) Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non appropriato da parte dello psicoterapeuta della competenza e della fiducia in lui riposta a ragione della sua professione.
2) Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari lo psicoterapeuta è tenuto ad evitare ogni divulgazione dei risultati raggiunti con i propri interventi professionali e a non adottare comportamenti scorretti, né suscitare aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:
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divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria qualità professionale, la propria competenza e la propria formazione;
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ricerca di clientela attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento di Associazioni diverse dalla propria ed il lavoro di altre categorie professionali;
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promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per l’invio di clientela.
3) Lo psicoterapeuta è tenuto a rivolgersi per consulto ad un altro professionista o all’Associazione di appartenenza qualora nutra dubbi o incertezze in merito ai propri obblighi etici e deontologici.
4) Lo psicoterapeuta accetta che eventuali reclami di clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo; si impegna inoltre a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti.
E. Attività di supervisione
1) All’attività di supervisione si applicano tutti i principi del presente Codice.
F. Formazione in psicoterapia
1) Le Scuole garantiscono la qualità della formazione, sia per le competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che per la coerenza interna dei propri programmi; predispongono controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono, ai didatti, spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento.
2) Le Scuole curano la formazione deontologica degli allievi sulla base dei principi contenuti nel presente codice.
3) I rapporti con gli allievi, così come quelli fra le Scuole stesse, sono improntati a principi di trasparenza e di chiarezza.
4) Le Scuole verificano le aspettative e i requisiti curriculari e psicofisici dei candidati; forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione del corso, alla normativa legislativa in materia e ai regolamenti interni.
5) Le Scuole, consapevoli della funzione formativa della relazione didatta-allievo, provvedono, attraverso le modalità ritenute più opportune, a monitorarla, in modo da prevenire e risolvere eventuali problemi relazionali.
6) Le Scuole verificano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi didattici a breve e medio termine e il livello di apprendimento di ciascun allievo, che può così aver sempre presente la propria posizione all’interno dell’iter formativo.
7) Le Scuole pongono particolare attenzione affinché al proprio interno siano rispettate le regole sulla riservatezza ed il segreto professionale.
8) La terapia personale dell’allievo, ove prevista, e la supervisione didattica sono oggetto di attenzione e cautela, per evitare accuratamente abusi e situazioni a rischio di abuso.
9) È cura delle Scuole utilizzare didatti-supervisori adeguatamente formati e, nel caso lo si ritenga opportuno, provvedere a organizzare training specifici per la formazione dei didatti-supervisori.
10) La responsabilità della qualità della didattica è della Scuola e dei didatti incaricati; in particolare, per le psicoterapie sottoposte a supervisione didattica, il didatta-supervisore si assume la responsabilità deontologica della conduzione del caso, prendendosi carico delle problematiche del cliente, oltre che della relazione cliente-terapeuta.
11) Le Scuole definiscono e concordano, nei rispettivi regolamenti interni, le modalità relative al passaggio di un allievo da una Scuola all’altra ed alla eventuale convalida di annualità o insegnamenti, evitando comportamenti di concorrenza sleale.
approvato 1/12/2000